Nel caso di specie la funzione di coordinamento si assume svolta nell'arco temporale luglio 2005-agosto 2015, ovvero in periodo che non rientra nella fase cd. di prima applicazione, ma in quella cd. a regime. Quanto alla disciplina cd. a regime va ricordato che valgono le diverse regole desumibili dall'art. 5, comma 2, CCNI del 20.09.2001 e dall'art. 19, lett. c), del CCNL 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed in forza di procedure selettive.