Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale - Sezione terza - Sentenza n. 04166 del 9 maggio 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con determinazione del 2004 il Commissario straordinario di un’asl molisana indiceva un concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore professionale tecnico sanitario.
Alla prima graduata, quale concorrente vincitrice, veniva conferito il posto a concorso e, successivamente, anche la seconda classificata (idonea non vincitrice) veniva assunta temporaneamente, utilizzando la graduatoria di merito in argomento, in sostituzione della titolare.
Con delibera del 2018 la stessa asl molisana bandiva un avviso di mobilità dall’esterno per il reclutamento di n. 5 operatori professionali tecnici sanitari.
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dalla terza classificata (idonea non vincitrice) nella graduatoria del concorso pubblico del 2004, ritenendo che l’amministrazione, prima di bandire il nuovo avviso di mobilità dall’esterno avrebbe dovuto procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso del 2004, così come aveva già fatto in precedenza, posto che la prevalenza della cosiddetta mobilità esterna deve intendersi limitata alle sole nuove procedure concorsuali e non anche allo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci. Ad avviso della ricorrente l’amministrazione è incorsa in un'ulteriore illegittimità in quanto il provvedimento impugnato è del tutto carente motivazionale relativa alle ragioni giustificatrici della scelta di non scorrere la graduatoria e di procedere all’avviso di mobilità.
Il Tar Molise ha respinto il ricorso, richiamando il principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria, in linea con l’espressa intenzione del legislatore volta prioritariamente a razionalizzare, in maniera organica, la spesa complessiva di tutto il personale nelle pubbliche amministrazioni e dell’inesistenza di un obbligo speciale motivazionale in merito a tale scelta.
L’interessata si è quindi appellata al Consiglio di Stato, sostenendo l’opposta tesi secondo cui la preferenza per lo scorrimento della graduatoria è espressamente sancita dall’art. 4, comma 3, del d.l.101/2013, convertito nella legge 125/2013.
Il Consiglio di Stato ha però evidenziato che l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 impone alle amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti, di procedere, a pena di nullità, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato il principio per cui le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attendono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta), ovvero a maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato e immediatamente operativo e all’interesse del comparto pubblico nel suo insieme di vedere assorbito il personale eccedentario e così realizzato un risparmio di spesa.
Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria e perché, nella specie, non vi fosse alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata.
Con sentenza del 9.5.2024 n.04166 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza) ha quindi respinto il ricorso in argomento.
04 Febbraio 2025