Le richieste di recupero possono essere qualificate alla stregua di meri atti privatistici, con i quali l’amministrazione resistente – pur riferendosi ad un “procedimento amministrativo” – comunica la propria volontà di procedere al recupero delle somme che ritiene dovute. È quindi evidente che quelle note non costituiscono espressione di un potere autoritativo, ma solo di un’attività privatistica intesa al recupero di determinate somme di denaro.