Interpretazione autentica dell’art. 33, comma 1, lett. a, n. 4, del ccnl dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
In data 16 ottobre 2024 presso la sede ARAN è stato definitivamente sottoscritto da ANAAO l’accordo di interpretazione autentica dell’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003.
Si tratta, in particolare di una interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – sez. Lavoro nei seguenti termini: “…la questione controversa attiene all’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005, occorrendo chiarire se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabili aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico;…”
Le parti, in merito alla suddetta questione hanno concordato, attenendosi alle scelte effettuate, a suo tempo, in sede negoziale, che “L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art.27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo”.
06 Maggio 2025