Nel caso di specie, l’impugnata esclusione non trova alcuna valida giustificazione neppure in concreto, considerando che la parte appellante, nello svolgimento della predetta attività presso il Pronto Soccorso, garantisce una prestazione lavorativa che, per tipologia e oggetto, oltre che per la qualificazione professionale richiesta, è del tutto omologa, se non identica alle prestazioni contemplate dal ridetto decreto legislativo n. 75/2017 quali requisiti di esperienza riconosciuti al fine di ottenere la prevista stabilizzazione.