La disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha carattere imperativo ed inderogabile, e la sua violazione comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, trattandosi di una normativa volta a garantire l'obbligo di esclusività nel rapporto di impiego pubblico. L'incompatibilità della carica di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, deve essere intesa allo stesso modo in cui è da intendere per tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.