Cassazione Sezione Civile
10/07/2024

Cassazione Civile - Sez. V - ordinanza n. 18910/2024 È lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata dall'Iva

L'esenzione è un'eccezione alla regola della generale applicabilità dell'IVA, sicché trova applicazione il sedimentato principio a termini del quale "chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione".

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