In materia di risarcimento del danno da emotrasfusione, prima della legge 592/1967 e nella vigenza della Circolare n. 50, a poter assumere rilievo a dimostrare la condotta colposa causa del danno non può essere la sola accertata dipendenza eziologica dell'infezione dalla trasfusione o dalla terapia a base di emoderivati, ma occorre dimostrare l'inosservanza della specifica regola di cautela da parte dell'operatore, la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive, nonché l'esistenza di un legame causale tra l'inosservanza degli specifici comportamenti di cautela e l'evento dannoso.