SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA (Sezione Prima) DEL 8.7.2024, N. 826 SU RICORSO ANAAO
Il Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria
L’Arpa Puglia ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale – profilo di collaboratore tecnico professionale – chimici (cat. D).
L’Anaao ha impugnato tale bando deducendo che l’ordinamento legislativo e regolamentare e la contrattazione collettiva prevedono esclusivamente il profilo professionale di chimico dirigente, per cui il bando medesimo redatto per collaboratore chimico appartenente al personale del comparto è illegittimo.
L’ARPA e la Regione Puglia si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso ed il TAR, con ordinanza del 9.11.2022, ha respinto l’istanza cautelare proposta da Anaao rilevando che “dagli atti di causa non emergono sicuri e univoci elementi di giudizio in ordine al necessario inquadramento della figura professionale del chimico nel profilo della Dirigenza delle professioni sanitarie”.
Tale decisione è stata però riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato con la seguente motivazione: “…la questione giuridica relativa all’inquadramento contrattuale dei chimici e dei biologi è già stata affrontata da questo Consiglio, che, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, è pervenuto alla condivisibile conclusione di ricondurre le predette figure professionali alla dirigenza sanitaria (sentenze Cons: Stato, sez. IV, 7 luglio 2021, n. 5167, 8 luglio 2021, n. 5195; parere Cons. Stato, sez. I, 17 giugno 2019, n. 1735). L’istanza cautelare proposta da Anaao è stata così accolta.
All’udienza del 19 giugno 2024 il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione ed a tal riguardo, atteso l’orientamento espresso dal giudice di appello in sede cautelare, che ha ritenuto applicabili alla vicenda in esame i propri precedenti, disattendendo le difese delle amministrazioni resistenti, il Consiglio di Stato ha affermato che, ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, ritiene di dover condividere le motivazioni espresse nelle più recenti sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato sul punto, nelle quali è stata sancita l’illegittimità poiché a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n.502 del 1992, la contrattazione collettiva non prevede più la figura del chimico o del biologo nell’allegato I, recante le Declaratorie e profili, nella categoria D, collaboratori professionali sanitari, personale tecnico sanitario. Anche il nuovo CCNL del comparto sanità, entrato in vigore da novembre 2022 non pare avere apportato rilevanti elementi innovativi e modificativi rispetto al precedente CCNL, tali da consentire allo stato di mutare il suindicato orientamento giurisprudenziale.
Ad avviso del Consiglio di Stato la legge 11.1.2018, n. 3, ha espressamente annoverato i biologi tra le professioni sanitarie, confermando l’esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria che non può essere disatteso né dalla contrattazione collettiva né tanto meno da atti amministrativi.
Il Consiglio di Stato ha pure censurato la mancanza nel bando di concorso della richiesta del requisito dell’iscrizione all’albo, tenuto conto che il D.lgs. C.p.S. n. 233/1946, nonché il Decreto del Ministero della salute 23 marzo 2018 vietano l’esecuzione dell’attività di chimico a chi non è iscritto all’albo.
In definitiva il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Anaao Assomed e, per l’effetto, ha annullato gli atti di Arpa Puglia con i quali è stato indetto il bando di concorso per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale – profilo di collaboratore tecnico professionale – chimici (cat. D) ed il bando medesimo.