Cassazione Sezione Civile
30/05/2024

Cassazione Civile - sez. III - ordinanza 5218/2024 Nessun obbligo per il giudice di merito di mettere a confronto osservazioni del c.t.p. con quelle del c.t.u.

La c.t.u. è atto processuale che svolge la funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti ovvero assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti: essa stessa, quindi, non costituisce un fatto storico, un accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo. Questa considerazione vale per la consulenza di parte, in relazione alla quale deve ritenersi che non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio.

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