Sul punto è sufficiente richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima la previsione maggiormente restrittiva introdotta a livello regionale per garantire una più specifica qualificazione professionale del direttore: “..il DPCM del 19.02.1984, invocato dagli appellanti, si limita a prevedere i requisiti minimi che, quindi, possono essere integrati dalla Regione a garanzia della qualità delle prestazioni di laboratorio; nello specifico la Regione ha voluto garantire la specifica qualificazione professionale del direttore del laboratorio, prevedendo, quindi, il possesso della specializzazione pertinente all’attività autorizzata.