Approvato in Aula alla Camera con voto di fiducia il decreto milleprorghe con 140 voti favorevoli, 69 contrari. Il testo passa all'esamedel Senato. Scade il 28 febbraio
Molte le misure in teama di sanità. Proroga dello scudo penale per tutti gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2024m, nelle more di una riforma definitiva. Approvato il trattenimento in servizio fino a 72 anni su base volontaria per i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Ma senza la possibilità, per questi, di mantenere o subentrare in ruoli apicali.
Di seguito, tutte le misure approvate in tema di sanità-
Articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute)
Comma 1. Prorogato il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023.
Comma 1-bis. Sospensione sanzioni per mancato obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2024.
Comma 2. Proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
Comma 3. Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Comma 4. Proroga fino al 31 dicembre 2024 delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e al personale delle professioni sanitarie.
Comma 5. Sarà possibile fino al 31 dicembre 2024 il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione.
Comma 5-bis. La disciplina per l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati è sospesa fino al 31 dicembre 2024.
Comma 5-ter. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale potranno prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, nell’attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Comma 6. Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo per il personale medico e per gli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale.
Comma 6-bis. Le aziende del Ssn, fino al 31 dicembre 2025, potranno mantenere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali "anche" per far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale, oltre che per far fronte alle carenze di personale.
Comma 6-ter. Fino al 31 dicembre 2024 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.
Comma 7. Prorogata per tutto il 2024 la sperimentazione della farmacia dei servizi.
Comma 7-bis. Proroga al 31 dicembre 2024 l’adeguamento richiesto per l’accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, che dovrebbe essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.
Comma 8. Prorogati al 31 dicembre 2024 gli incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
Commi 8-bis e 8-ter. Si incrementano di 400 mila euro per il 2024 gli stanziamenti per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.
Comma 8-quater. Viene incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024 lo stanziamento per il bonus psicologo.
Commi 8-quinquies 8-sexies. Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, l’apposito Fondo.
Commi 8-septies e 8-octies. Fuori dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave opera per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi sino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
Comma 8-novies. Il commissario straordinario per il contenimento e contrasto della peste suina africana opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi.
Comma 8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.
Comma 8-undecies. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2023 e 2024 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Articolo 6 (Proroga dei termini in materia di università e ricerca)
Comma 8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è prorogata per l’importo di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Articolo 8 ((Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Comma 5bis. Proroga scudo erariale a favore degli amministratori pubblici.
14 Febbraio 2024
28 Dicembre 2023