In tema di danno da infezione trasfusionale, la legittimazione passiva per le azioni di risarcimento danni da emotrasfusione spetta al Ministero della Salute, a titolo di responsabilità aquiliana, e alla struttura sanitaria, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. È quanto stabilito dal Tribunale di Avezzano con sentenza 23 novembre 2023, n. 310.