Rassegna di giurisprudenza
15/01/2024

Giurisprudenza: crediti retributivi, responsabilità, pronta disponibilità, incompatibilità

Cassazione Sezioni Unite – sentenza n. 36197/2023 – Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego in costanza di rapporto. La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa).

Corte Appello Napoli – sentenza n. 4232/2023 –Errore medico: risarcimento al triplo della pensione sociale per il neonato. Il danno da perdita della capacità lavorativa per errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro con il criterio del triplo della pensione sociale.

Corte Appello Lecce - Sez. II - sentenza n. 742/2023 Risarcimento del danno da perdita di chance. In tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che lo ha avuto in cura, deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima.

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 244/2024 Turni di pronta responsabilità: al medico una specifica indennità retributiva. Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito “di regola” dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002-2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato. 

Corte dei Conti Emilia Romagna - sent. 124/2023 Incompatibilità incarico extraistituzionale.La Corte ha esaminato il caso di una operatrice sanitaria dipendente di un’ASL che a far tempo dalla nomina avrebbe contestualmente ricoperto la carica di amministratore in una Società Semplice in violazione di quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001, dagli artt. 60 e ss. del DPR 3/1957, nonché dall’art. 4, comma 7, L. 412/1991. La Corte inoltre addebita alla dipendente la responsabilità erariale per “sottrazione doloso di farmaci” considerato il carattere intenzionale della sottrazione di beni aziendali ad uso ospedaliero, in aperta violazione degli obblighi di servizio facenti capo alla stessa assegnata al relativo reparto, farmaci utilizzati per lo svolgimento dell’attività extra istituzionale citata. 

 

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