Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito “di regola” dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002-2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.