In materia di iscrizione agi albi professionali, la natura pubblicistica degli interessi in gioco e la stessa connotazione pubblicistica della professione sanitaria risultano prevalenti e non consentono il permanere di una illegittima iscrizione all'albo nel difetto del titolo di studio abilitante, il che induceva a ritenere che in tal caso l'iscrizione fosse affetta da nullità radicale.