Rassegna di giurisprudenza
28/11/2023

Giurisprudenza: responsabilità, risarcibilità spese mediche, pretazioni oltre il “debito orario”

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza 38305/2023 Solo il medico di P.S. decide gli accertamenti per confermare la diagnosi. La posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l'obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la dia gnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento sull'eventuale richiesta di consulenza ad altro specialista, rimanendo il paziente sempre in carico al medico di pronto soccorso e competendo quindi a quest'ultimo il compito di decidere in ordine alla eventuale necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici o di ulteriori consulti specialistici.

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 29308/2023 Spese di cura: sì anche a quelle nel “privato”. La Cassazione entra in un tema di particolare interesse in quanto frequente discussione in ambito di CTU medico-legale in tema di valutazione del danno, nonché in sede di successivo contenzioso: vanno risarcite le spese mediche sostenute da un danneggiato che avrebbe potuto usufruire delle stesse cure da parte del SSN? La Cassazione dice: sì.

Tribunale di Salerno - Sez. II - ord. 18 ottobre 2023 Necessaria la comparazione tra la condotta del sanitario e le linee guida. Va ritenuta generica l'affermazione circa l'aderenza dei fatti dichiarati alle principali linee guida di settore, dal momento che nel relativo capo difensivo nessuna deduzione viene svolta né in merito all'effettivo contenuto delle indicazioni fornite dalla scienza medica, né in merito alle condotte tenute dai sanitari rispetto ai profili di responsabilità accertati in sede di CTU e precedentemente esposti.

Cassazione Civile - Sez. IV - sentenza n. 27878/2023 Prestazione lavoro straordinario "di fatto".La Cassazione ritiene da soddisfarsi la pretesa di un dipendente di conseguire il corrispettivo per una prestazione lavorativa, extra orario ordinario, fornita “di fatto” ossia con un assenso tacito della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro. Nel caso di specie l’attività posta in essere dal lavoratore era stata richiesta dal datore di lavoro “oltre il debito orario” integrando gli estremi del lavoro straordinario, per i quali il personale deve essere specificatamente compensato, nei termini della contrattazione collettiva nazionale. Non è di ostacolo al pagamento la mancanza di un’autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione e il compenso. 

 

 

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