La Cassazione ritiene da soddisfarsi la pretesa di un dipendente di conseguire il corrispettivo per una prestazione lavorativa, extra orario ordinario, fornita “di fatto” ossia con un assenso tacito della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro. Nel caso di specie l’attività posta in essere dal lavoratore era stata richiesta dal datore di lavoro “oltre il debito orario” integrando gli estremi del lavoro straordinario, per i quali il personale deve essere specificatamente compensato, nei termini della contrattazione collettiva nazionale. Non è di ostacolo al pagamento la mancanza di un’autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione e il compenso.