Rassegna di giurisprudenza
06/11/2023

Giurisprudenza: privacy, controlli appropriatezza , errore medico.

Cassazione Civile – ordinanza 28417 dell’11/10/2023. Dati personali. Trattamento dati personali paziente La genericità dell’informazione non elide l’illecito. L’esistenza di una malattia in senso lato – intesa come situazione che renda necessario un trattamento sanitario – attiene a dato sulla salute: non occorre, cioè, che sia specificato di quale trattamento terapeutico o di quale malattia si tratti. La Corte di Cassazione ribadisce che già il mero riferimento alla malattia è da considerarsi dato personale relativo alla salute.

Tar Lazio – Sezione III – sentenza n.  15260/2023 .Controlli di appropriatezza eseguiti dalle Asl su strutture private accreditate. Le censure in esame hanno ad oggetto non la contestazione delle regole del rapporto concessorio, ma esclusivamente la correttezza o meno dell'adempimento e la remunerazione dovuta per esso. Con l'impugnazione proposta dall'Istituto, oggetto della contestazione non è la titolarità del potere di controllo da parte dell'amministrazione, né vengono contestate le modalità dell'esercizio del controllo, ma oggetto di impugnazione è esclusivamente l'esito di tale controllo, ovvero un accertamento privo di carattere autoritativo o discrezionale.

Cassazione Civile – Sezione III - sentenza 26851 dell’19/09/2023. Errore medico: coesistenza del danno da premorienza e da perdita di chanceLa Corte di Cassazione ha chiarito le differenze tra il danno da perdita anticipata della vita (o danno da premorienza) e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, individuando le condizioni per l’eccezionale risarcimento di entrambi i danni. I Supremi giudici hanno stabilito che entrambe le tipologie di danno “possono eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile”.

Tar Campania – Sezione V - sentenza 5648 del 16/10/2023. Incongruità della riduzione del monte ore settimanale per il trattamento aba (da 15 a 8 ore settimanali) La delibera regionale campana, contingentando le prestazioni erogabili al di fuori di una valutazione caso-specifica, determina un notevole abbassamento del meccanismo di garanzia insito nella previsione di standard minimi, da assicurare su tutto il territorio nazionale, in violazione delle norme contenute nella legislazione esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni.

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