La genericità dell’informazione non elide l’illecito. L’esistenza di una malattia in senso lato – intesa come situazione che renda necessario un trattamento sanitario – attiene a dato sulla salute: non occorre, cioè, che sia specificato di quale trattamento terapeutico o di quale malattia si tratti. La Corte di Cassazione ribadisce che già il mero riferimento alla malattia è da considerarsi dato personale relativo alla salute.