Rassegna di giurisprudenza
03/10/2023

Giurisprudenza: Vaccini, responsabilità, spazi ospedalieri

Corte Costituzionale - sentenza n. 181/2023 Illegittima la mancata previsione di un indennizzo per i danneggiati. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

Tribunale di Napoli – Sezione IV – Sentenza 5213 del 29/05/2023. La stanza di degenza di un ospedale in cui è stato commesso il reato di furto non può qualificarsi come luogo di privata dimora, pertanto l'introduzione nella stanza e la sottrazione di beni della vittima non integra il reato di cui all'art. 624-bis c.p. ma la fattispecie di furto di cui all'art. 624 c.p..

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 25650/2023 Interrompe la prescrizione una richiesta indirizzata alla Asl.La struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della Gestione Liquidatoria così come del Commissario Liquidatore altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell'AUSL. Conseguentemente, se per condurre gli affari dell'ente Gestione Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore, si utilizza l'Ufficio di altro Ente (AUSL) e quest'ultima riceve una richiesta risarcitoria per fatti che riguardano il Commissario Liquidatore, non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta in quanto tale soluzione si risolverebbe in una superfetazione metanormativa del sistema.

Corte d'Appello Bari - Sez. III - sentenza 459/2023 Errore su quadro clinico compromesso, medico risponde dell'aggravamento . Se il medico commette un errore clinico nei confronti di un paziente con un quadro clinico già complesso, l'eventuale aggravamento causato dal suo errore è la sola responsabilità del sanitario, secondo un meccanismo di sottrazione. Secondo tale meccanismo le conseguenze dell'errore clinico del medico, incidendo su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, sono solo quelle relative dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva situazione patologica della persona.

Tribunale Benevento - Sez. II - sentenza n. 513/2023 In assenza di prova di regolare manutenzione la responsabilità è della struttura riabilitativa. È onere della clinica riabilitativa, in tema di responsabilità medica, fornire la prova di aver provveduto alla ordinaria manutenzione dei macchinari messi a disposizione dei pazienti, in assenza di tale prova, non sussistendo un caso fortuito con effetti salvifici in caso alla convenuta, ricade su di essa la responsabilità.

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