Rassegna di giurisprudenza
11/09/2023

Giurisprudenza: equipollenza, responsabilità, incarichi, assenze per malattia

Corte Cassazione – ordinanza n.19949/2023 – Medici e borse: non è ancora preclusa la possibilità di dimostrare l’equipollenza della specializzazione in malattia dell’apparato cardiovascolare. In relazione alla specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, occorre dare atto che la Corte non ha raggiunto un orientamento univoco. Ed infatti l’ordinanza n. 20186/2018 ha stabilito che detta specializzazione è «riconducibile» a quella in cardiologia, ma senza soffermarsi sul perché di tale affermazione, rispetto alla quale alcuni successivi provvedimenti hanno preso consapevolmente le distanze. L’ordinanza n. 25414 osserva che il principio ivi affermato non poteva comunque valere in quello specifico caso, perché la Corte di merito aveva espressamente evidenziato che mancava la prova dell’analogia tra le due specializzazioni. L’ordinanza n. 33634 afferma decisamente che l’equipollenza della specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare «è stata negata dall’ordinanza n. 25414 del 2022»; con una frase che, tuttavia, non trova una sicura conferma nella lettura di quest’ultimo provvedimento.

 

Corte Costituzionale – sentenza n. 176/2023. Contributo per attività di contrasto all’emergenza epidemiologica. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non giustifica la normativa della Regione Abruzzo che prevede la concessione di contributi a favore dei lavoratori delle aziende pubbliche di Servizi alla Persona- ASP e delle residenze protette private. In caso contrario, si violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell’«ordinamento civile», e il terzo comma del medesimo art. 117 che attribuisce allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e di «tutela della salute».

Corte Cassazione – ordinanza n.17240/2023 – Responsabilità sanitaria, prova con doppio ciclo causale Perché il giudice del merito possa accertare la sussistenza di responsabilità sanitaria in capo alla struttura o all’esercente la professione sanitaria e procedere alla loro condanna al risarcimento dei danni richiesti dal danneggiato, è necessario che venga raggiunta una duplice prova in giudizio: la prima del nesso di causalità relativo all’evento dannoso; la seconda della causalità relativa all’adempimento o all’impossibilità di adempiere, incombente sul presunto danneggiante. 

Cassazione Lavoro - sentenza n.19739/2023 – Risoluzione dell’incarico di Direttore amministrativo per decadenza del DG In tema di dirigenza sanitaria, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro del direttore amministrativo della Asl, in ragione dell'avvenuta decadenza dall'incarico del direttore generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, secondo periodo, della l. reg. Calabria n. 11 del 2004, è illegittima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione.

Consiglio di Stato - Sez. II - sentenza n. 7553/2023 Assenza per malattia non sorretta da idoneo certificato medico L’assenza per malattia non sorretta da idoneo certificato medico atta a giustificarla, per un verso comporta un pregiudizio per la corretta organizzazione dell’attività amministrativa, dovendosi sopperire al difetto di prestazione dell’assente senza adeguata, concreta e corretta informazione; per altro verso, non consente all’amministrazione l’esercizio della facoltà di controllo della sussistenza effettiva della malattia e della congruità del periodo di assenza ivi certificato.

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