In ipotesi di non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle direttive comunitarie, la Corte ha già da tempo stabilito che è onere di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle direttive comunitaria, coincidenza che presuppone identità di insegnamenti e di durata.