Perché il giudice del merito possa accertare la sussistenza di responsabilità sanitaria in capo alla struttura o all’esercente la professione sanitaria e procedere alla loro condanna al risarcimento dei danni richiesti dal danneggiato, è necessario che venga raggiunta una duplice prova in giudizio: la prima del nesso di causalità relativo all’evento dannoso; la seconda della causalità relativa all’adempimento o all’impossibilità di adempiere, incombente sul presunto danneggiante.