Il giudice non può prescrivere il percorso terapeutico, nemmeno sotto forma di mero invito. Anche il mero invito non vincolante a seguire un percorso psicologico comporta comunque un condizionamento nei confronti dei genitori, andando quindi a contrastare con gli artt. 13 e 32 della Carta Costituzionale. Tale prescrizione giudiziale è invero connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, che invece deve essere lasciata esclusivamente alla loro autodeterminazione.