Rassegna di giurisprudenza
03/07/2023

Giurisprudenza: vaccinazioni obbligatorie,diritto all'autodeterminazione,assicurazione, clausole claims made, borse di studio 

 

Corte Costituzionale- Sentenza n.129/2023.Tutela riconosciuta per le vaccinazioni non obbligatorie.La Corte è chiamata a scrutinare,  in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.,  la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che la medesima tutela riconosciuta per le vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, spetti anche ai soggetti che tali conseguenze abbiano patito «per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica».

Cassazione Civile - Ordinanza n.16633/2023.Lesione del diritto ala autodeterminazione: risarcibile solo e vi è pregiudizio effettivo
Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.

Corte d’Appello di Bari – Sentenza 19 aprile 2023, n. 765.Assicurazione medica e clausole claims made.La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da una compagnia assicurativa che invocava la legittimità della clausola claims made di un contratto assicurativo, in quanto ha ritenuto che la stessa sia nulla perché trasferisce l’alea del contratto sull’assicurato e rende eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto alla copertura, ponendo l’assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell’assicuratore.

Cassazione Civile – Sezione III-ordinanza 16083/2023. Medici e borse, nessun obbligo di estendere il nuovo trattamento economico agli specializzandi prima del 2006/2007.

La norma transitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, art. 46, comma 2, ultimo inciso, va interpretata nel senso che, là dove dispone, nel primo periodo, che "le disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007" e, nell'ultimo periodo", che "fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257",  il termine di riferimento temporale costituito dall'anno accademico 2006-2007 vada correlato non alla mera pendenza del corso ma al suo inizio in quell'anno.

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