Il divieto di accesso alle scale mobili con cani-guida costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67 del 2006, del non vedente (o dell'ipovedente), perché determina una condizione di svantaggio di quest'ultimo - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico - rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità.