Rassegna di giurisprudenza
27/03/2023

Giurisprudenza: vaccini, danno biologico, responsabilità, cartella clinica, mobbing

Corte Costituzionale - sentenza n. 35/2023 Indennizzo vaccini: il termine decorre da quando si è avuta conoscenza del danno.La Corte costituzionale ha osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile. Nella fattispecie, i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’indennizzo prima che il danno fosse dichiarato indennizzabile dalla Consulta.

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 6008/2023 Risarcimento danno biologico per superlavoro del medico.La Corte di Cassazione con la sentenza 28 febbraio 2023, n. 6008 ha affermato che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, se lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto all’obbligo di sicurezza è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile. 

Cassazione Civile – Sezione III – sentenza n. 5632/2023. Responsabilità: quando l’evento lesivo scaturisce dalla condotta del sanitario.Nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna.

Cassazione Civile – Sezione III – ordinanza n. 5808/2023. Danno da malpractice medica: il nesso causale va provato dal paziente.In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito, il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.

Tribunale di Vicenza – Sezione I – Sentenza n. 130/2023. Le conseguenze della incompletezza della cartella clinica.Il giudice può valutare l'incompletezza della cartella clinica quale elemento utile alla dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra l'operato negligente del medico ed il danno subìto dal paziente. Infatti proprio a causa della cartella clinica incompleta o lacunosa è possibile ricorrere a presunzioni, se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato

Tribunale di Gorizia - sezione lavoro - sentenza n. 6/2023. Somme versate all'Inail non integralmente satisfattive.In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee.

Tar Campania – sezione VI – sentenza n. 1368/2023. Come si prova in giudizio una condotta da mobbing.Come prova della sussistenza di una condotta di mobbing si è affermata la necessità della dimostrazione: della molteplicità di singoli atti o comportamenti, costituenti un generale disegno persecutorio nei confronti del dipendente; della effettiva lesione o compromissione della salute del dipendente; del nesso di causalità tra i comportamenti del datore di lavoro e la lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore; dell'intento persecutorio.

 

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