Anche alla luce della parziale dichiarazione di incostituzionalità resta tuttora applicabile la previsione che individua in 5 il numero di membri minimo per la validità delle decisioni; se appaiono legittime le decisioni adottate dalla CCEPS con un numero di componenti superiore a quello minimo di 5, e ciò anche se il numero sia pari, trovando la norma il rimedio per l'ipotesi di parità di voti tra i componenti nella prevalenza accordata al voto del Presidente, non è legittima una soluzione che consenta di superare la previsione in merito al numero minimo dei partecipanti alla decisione, previsione a presidio della quale è appunto posta la sanzione della validità della decisione.