Rassegna di giurisprudenza
08/02/2023

Giurisprudenza: legge 104assegnazione incarichi, decisioni CCEPS

 

Tar Sicilia – Sezione II sentenza 126 del 16 gennaio 2023. E’ammissibile la ostensione degli elenchi nominativi in relazione ad incarichi ritenuti illegittimi. L'ambito di valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine alla rilevanza della documentazione richiesta è limitato alla sola attinenza e strumentalità della conoscenza dei documenti amministrativi in relazione all'interesse della cui cura e difesa si tratta. Nel caso di specie, avendo i ricorrenti precisato nell'istanza che si tratta di un accesso cd. "difensivo" finalizzato alla tutela dei ricorrenti in relazione alle assegnazioni di incarichi a medici individuati sulla base di criteri illegittimi, la richiesta di ostensione di atti afferenti altre tipologie di contratti appare funzionale a tale interesse difensivo.

CASSAZIONE CIVILE - Sezione II - sentenza n. 1172 del 17 gennaio 2023 L'esecutività della decisione della CCEPS non è sospesa dalla proposizione del ricorso per cassazione.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento dell'azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento della fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale si produce, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'effetto permanente dell'interruzione (cfr. da ultimo Cass. n. 23131/2019). Inoltre, a norma del DPR n. 221 del 1950, art. 51 la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945 c.c., comma 2, bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo (Cass. S.U. n. 4909/1997). Ne consegue che in relazione alla fase amministrativa del procedimento disciplinare per gli esercenti la professione sanitaria, solo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, senza che sia intervenuta la relativa decisione, comporta l'estinzione della potestà sanzionatoria. In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dal DPR 5 aprile 1950, n. 221, artt. 42 e 43); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sé sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c..

 

CASSAZIONE CIVILE - Sezione Lavoro - ordinanza n. 2235 del 25 gennaio 2023
Legge 104: va licenziato il dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse

Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari. Si tratta di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente.

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