Rassegna di giurisprudenza
24/01/2023

Giurisprudenza: tutela maternità e paternità, turni di pronta disponibilità, incarichi extraistituzionali, continuità assistenziale

Tar Lazio – Sezione I Quater- sentenza 13592 del 21.10.2022. Al lavoratore con soggetto disabile a carico non può applicarsi il D.lgs. n. 151 del 2002. In materia di pubblico impiego, nel caso di un lavoratore avente un soggetto disabile a carico che non sia suo figlio non può applicarsi il d.lgs. n. 151 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), poiché, come stabilito dall'art. 1, tale disciplina ha lo scopo di tutelare la paternità e la maternità di lavoratori e lavoratrici e non quello di disciplinare, in via generale, il lavoro notturno di qualsiasi prestatore di lavoro.

Cassazione Lavoro – Ordinanza n. 36839 del 15.12.2022. Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili deve essere corrisposta la specifica indennità. La previsione secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese" va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Consiglio di Stato – Sezione VII – Sentenza n. 451 del 13/01/2023. Obbligo di restituire tutti i compensi per incarichi extra istituzionali, senza autorizzazione. È ammissibile l’iniziativa della P.A. datrice di lavoro volta al recupero dei compensi percepiti dal dipendente per incarichi svolti e non previamente autorizzati, che si traduce in un ordine impartito dalla stessa P.A. di versare in proprio favore l’importo percepito dal dipendente in violazione del divieto di svolgimento di attività non previamente autorizzate.

Tar Campania – Sezione V – Sentenza n. 7649 del 7.12.2022 Riorganizzazione delle sedi di continuità assistenziale. Il rapporto ottimale è riferibile non già al singolo presidio di cui la singola ASL si compone, bensì all’intero territorio di ciascuna Azienda. Del resto, secondo condivisa giurisprudenza, il numero dei medici inseribili per ogni ASL va calcolato proprio con riguardo al numero complessivo dei residenti assistibili e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il rapporto ottimale.

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