News
05/12/2022

Concorso dirigente psicologo: le modalità di svolgimento delle prove non sono a discrezione dell’amministrazione

Tar per il Veneto – Sezione prima – Sentenza del 12/9/2022, n. 1350

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’azienda Zero (alla quale è attribuito anche il compito di gestire le procedure di selezione del personale del comparto sanità del Veneto) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 47 posti di “dirigente psicologo”, suddivisi nelle varie aziende ULSS del territorio regionale.

Il bando di concorso prevedeva la possibilità di effettuare delle preselezioni in base al numero di domande pervenute. Al concorso hanno presentato domanda di partecipazione 2.140 candidati e, nonostante il consistente numero di concorrenti, l’Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, espressamente prevista dal bando, di effettuare le preselezioni.

La commissione esaminatrice, nella prima seduta, visto l’elevato numero di candidati, ha ritenuto, per ottenere una semplificazione delle modalità di correzione della prima prova scritta, di predisporre in luogo di quanto previsto dal bando, un test consistente in 30 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una soltanto corretta, subordinando il superamento al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici a 21/30.

Successivamente allo svolgimento della priva prova mediante la somministrazione del test una candidata che non ha superato il test ha impugnato gli atti della procedura concorsuale con un unico motivo con cui ha lamentato la violazione dell’art. 54 del d.p.r. 10.12.1997, n. 483 e del bando (lex specialis), nella parte in cui disciplina l’oggetto e le modalità di svolgimento della prova preselettiva e della prova scritta.

Si è costituita l’Azienda Zero replicando che la facoltà di somministrare la prima prova scritta mediante forme semplificate deve ritenersi implicita nel bando nel quale sono espressamente richiamate le fonti normative che consentono la possibilità di prevedere dette forme semplificate di svolgimento delle prove scritte.


Il Tar Veneto non ha però condiviso la tesi dell’Azienda Zero (secondo cui la possibilità di somministrare la prima prova scritta in forma semplificata mediate test a risposta multipla doveva ritenersi implicita nei richiami normativi effettuati dal bando) in quanto la scelta discrezionale circa le modalità di svolgimento delle prove è demandata non di volta in volta alla commissione esaminatrice, bensì solamente al bando (quale lex specialis).

La discrezionalità dell’Amministrazione nel decidere le modalità di svolgimento delle prove si esaurisce nelle previsioni del bando, e quando l’Amministrazione, come nel caso di specie, si è auto vincolata, non può successivamente discostarsi da quanto previsto.

Nel bando era stata prevista, come unica modalità di svolgimento della prima prova scritta, l’impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta, ricalcando quanto stabilito dall’art. 54 del d.p.r. 483/1997 per le prove di esame relative al profilo di psicologo; conseguentemente la commissione non poteva discostarsi da tale previsione decidendo di far svolgere la prova scritta mediante una modalità esclusa dal bando, consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla.

Il Tar ha soggiunto che il richiamo contenuto nel bando alla possibilità di svolgere la prova sotto forma di soluzione di quesiti a risposta sintetica non può ritenersi equivalente al test (come osservato in giurisprudenza solo la stesura di un elaborato consente di saggiare la capacità argomentativa e di elaborazione personale dei candidati secondo criteri di logicità e di esame critico delle questioni, mentre i test mirano essenzialmente a verificare la conoscenza nozionistica da parte dei concorrenti nei particolari argomenti oggetto delle prove.

Il Tar Veneto, con sentenza del 12.9.2022, n. 1350 ha pertanto accolto il ricorso della predetta candidata, annullando il provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alla prova pratica, con conseguente necessità di rinnovazione della procedura secondo le modalità previste dal bando.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it