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22/11/2022

Concorso stabilizzazione precari: negato accesso a ex precari già assunti in altra amministrazione

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione settima – Sentenza 12.8.2022, n. 7103

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica amministrazione ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario.
Nel bando è stato stabilito, tra l’altro, che potessero partecipare alla selezione soltanto coloro che non fossero già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra amministrazione.

Quest’ultima clausola non ha consentito ad una ex dipendente della predetta amministrazione che negli ultimi otto anni aveva comunque maturato più di tre anni di lavoro flessibile presso l’amministrazione medesima di partecipare alla selezione in quanto nel frattempo assunta a tempo indeterminato presso altra amministrazione.
L’interessata si era pertanto rivolta al Tar Lazio che la ammetteva con riserva alla procedura, collocandosi in posizione nella graduatoria di merito; successivamente ha poi impugnato la graduatoria concorsuale nella parte in cui risultava inserita con clausola “ammesso con riserva” piuttosto che a pieno titolo, ottenendo dal Tar un giudizio a lei favorevole.

La pubblica amministrazione ha impugnato la sentenza del Tar Lazio avanti il Consiglio di Stato, ribadendo che la limitazione della partecipazione alla selezione dei soli dipendenti precari e la conseguente esclusione di coloro già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra amministrazione è del tutto coerente col precetto normativo di cui all’art. 20 del d.lgs.n. 75/2017.
Il Consiglio di Stato ha osservato che dalla lettura dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (“Superamento del precariato”) risulta evidente che la stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione. Posta questa premessa di principio, ad avviso del Consiglio di Stato, è conseguente osservare che qualunque deroga alla regola dell’assunzione nei ruoli dell’amministrazione mediante pubblico concorso è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge e che le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva.
Essendo il presupposto della procedura riservata quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del dipendente “precario”.
La stabilizzazione, ha precisato il Consiglio di Stato, si delinea come un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, cessata la prima posizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore ha conseguito un contratto a tempo indeterminato ed ha abbandonato il precedente contratto a tempo determinato), non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata.
Con sentenza del 12.08.2022, n. 7103 il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto fondato il ricorso della pubblica amministrazione ed ha quindi negato all’ex precario già assunto in ruolo in altra pubblica amministrazione il diritto a partecipare al concorso riservato.

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