La Cassazione rileva che il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa, è irrinunciabile. Ne consegue che il dirigente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.