Rassegna di giurisprudenza
25/10/2022

Giurisprudenza: responsabilità, aspettativa, professioni sanitarie

Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia – Sentenza n. 1009 del 2022. Medici militari. No all’aspettativa per motivi di studio.In termini riassuntivi va rilevato che la disciplina invocata, che passa per il tramite dell'art. 1506 c.o.m., non è suscettibile di applicazione nei confronti medici militari per i quali vige una disciplina speciale che preclude, sulla base di una precisa opzione del legislatore, il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i medici specializzandi. Tale possibilità non riaffiora per effetto dell'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 398/89, essendo a sua volta preclusa dall'abrogazione del d.lgs. n. 257/91.

Cassazione Civile – Sezione III – Ordinanza n. 28632 del 2022. Il danno da omessa tempestiva diagnosi. Per il danno da omessa tempestiva diagnosi, non soccorrendo le note tabelle di elaborazione giurisprudenziale, occorre avere a riguardo tutte le circostanze del caso concreto ed, in particolare, l'età del paziente al momento della morte, il periodo di ritardo intercorso fra il primo accertamento diagnostico, la diagnosi di malattia e l'intervenuto decesso, le condizioni generali di salute del paziente nei mesi intercorsi tra il primo accertamento e l'effettiva corretta diagnosi.

Cassazione Civile – Sezione Unite – Sentenza n. 28429 del 2022. Esercitare la professione sanitaria. È da escludere che la presente controversia debba essere devoluta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, giudice speciale istituito dal d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (e oggetto di successive plurime modificazioni) - che "decide sui ricorsi ad essa proposti a norma" del citato d.lgs.C.P.S. del 1946, come previsto dall'art. 18 dello stesso decreto.

Cassazione Penale – Sezione VI – Sentenza n. 39320 del 2022. Condanna a otto mesi a donna che aveva schiaffeggiato infermiera. La Cassazione conferma la condanna a otto mesi per una donna che aveva schiaffeggiato un’infermiera che l’aveva invitata a lasciare il reparto dove si era introdotta al di fuori dell’orario di visita ai parenti. Affinché venga integrata la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dell’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento dell’atto del pubblico ufficiale

Cassazione lavoro – ordinanza 22047 del 12.07.22- No alle maggiorazioni retributive per il dirigente medico legale di primo livello con funzioni svolte di secondo livello. Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori né l'indennità sostitutiva

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