Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori - non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - né l'indennità cd. sostitutiva, non prevista dall'art. 94 del CCNL E.P.N.E. dell'11.10.1997 a differenza di quanto di-sposto dall'art. 18 del CCNL dell'8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.