Cassazione Sezione Lavoro
12/07/2022

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 22047/2022 Dirigente medico di primo livello con funzioni di secondo livello

Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori - non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - né l'indennità cd. sostitutiva, non prevista dall'art. 94 del CCNL E.P.N.E. dell'11.10.1997 a differenza di quanto di-sposto dall'art. 18 del CCNL dell'8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it