È da escludere che la presente controversia debba essere devoluta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, giudice speciale istituito dal d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (e oggetto di successive plurime modificazioni) - che "decide sui ricorsi ad essa proposti a norma" del citato d.lgs.C.P.S. del 1946, come previsto dall'art. 18 dello stesso decreto.