Rassegna di giurisprudenza
04/10/2022

Giurisprudenza: responsabilità, medici no vax, account utenti no vax

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza n. 26104 del 2022. Responsabili i sanitari che violano il consenso informato dei genitori.
L'omissione di informazioni al paziente o ai genitori, se il malato è un minore, possiede una astratta capacità plurioffensiva, perché potenzialmente idonea a ledere il diritto alla autodeterminazione e quello alla salute, entrambi risarcibili se si dimostra che sono derivate conseguenze dannose.

Tar Emilia Romagna – Sezione II – Ordinanza 473/2022. Sospensione del medico no vax dopo 90 giorni dall’infezione.
La determinazione assunta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna che limita il periodo di inefficacia della sospensione a tre mesi è stata giudicata dal Tribunale Amministrativo Regionale in sede cautelare “immune da vizi” “stante l’oggettiva congruità e legittimità del termine (tre mesi dalla documentata infezione) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione adottato per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale”.

Tribunale di Varese – Ordinanza n.1181/2022. I social network possono sospendere gli account degli utenti no vax.
I social network possono sospendere gli account degli utenti no vax e rimuovere i contenuti che veicolano disinformazione sanitaria. Lo ha stabilito il Tribunale di Varese, che fa il punto sulla complessa questione del controllo delle piattaforme sui contenuti pubblicati dagli utenti. Una pronuncia che sembra andare controcorrente rispetto ai tanti precedenti giurisprudenziali intervenuti a tutela degli utenti ingiustamente bannati dal social network. In questo caso, però, il Tribunale è più rigido, perché i diritti degli utenti trovano precisi limiti a fronte di situazioni di emergenza e di rischio.

Consiglio di Stato - Sez. II - sentenza n. 6536/2022 Decesso disabile fa venire meno trasferimento ex L. 104/92. Anche in sede di prima assegnazione, se il dipendente scavalca altri colleghi in virtù degli obblighi assistenziali tutelati dall’art. 33 della L. 104/1992, il presupposto legittimante è l’assistenza al disabile, venuto meno il quale (nel caso in questione, a seguito del decesso dell’assistito), il dipendente non può rivendicare la natura permanente dell’assegnazione a suo tempo disposta, che si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio.

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