Rassegna di giurisprudenza
05/09/2022

Giurisprudenza: responsabilità, prestazioni radiologiche, formazione in medicina generale

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza n. 8116 del 2022. Responsabilità del medico ospedaliero.
Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest'ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute.

Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 30051 del 2022. Responsabile il medico specialista per la morte da colonscopia
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica penale per omicidio colposo, precisa che, nell'eseguire una colonscopia, il medico che lo esegue, soprattutto se ci sono anche ulteriori problematiche nell'eseguirlo, può anche rifiutarsi di eseguirla. Costui non è infatti un mero esecutore delle prescrizioni del medico generale o di altro specialista che necessita dell'esame per finalità diagnostiche. Lo specialista deve comunque procedere agli opportuni accertamenti in con senso critico al fine di valutare i rischi e le eventuali soluzioni alternative.

Tar Lazio – Sezione III – sentenza n. 11242/2022. Dove si esegue una RX deve essere presente almeno un medico radiologo.
Con la sentenza 11242/2022 pronunciata il 24 agosto 2022 il Tar del Lazio rigetta il ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullamento delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)”. Si conferma ancora una volta che in ogni struttura (pubblica o privata con letti di ricovero o anche solo ambulatoriale) dove si eseguono prestazioni radiologiche deve essere presente almeno un medico radiologo.

Tar Campania – Sezione I – sentenza n. 5357/2022. Lecita la revoca dell’accreditamento se conseguente a richieste di prestazioni indebite. Le gravi e reiterate criticità riscontrate dall'Asl, volte sostanzialmente a ottenere prestazioni indebite, oggetto peraltro di autonomo procedimento penale, non possono essere oggetto di regolarizzazione o di sanatoria, incidendo sul rapporto di fiducia che lega il centro ricorrente alla Regione e che ragionevolmente è sfociato nella revoca dell'accreditamento. La revoca non è stata causata dal mero superamento della C.O.M., come sostiene la ricorrente, ma anche (e non dunque esclusivamente) dal superamento della COM a causa della rendicontazione di esami, erogati a partire dal mese di gennaio 2020, non previsti dalla normativa di riferimento per i centri antidiabete.

Consiglio di Stato– Sezione III – sentenza n. 6357/2022. Formazione in medicina generale e scuole di specializzazione. Il corso di formazione in Medicina Generale è finalizzato per il medico ad essere iscritto nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata allo scopo di coprire i posti vacanti nelle zone carenti; lo scopo del medico che aspira ad essere iscritto ad una specializzazione è invece quello di conseguire il titolo da spendere poi in tutte le occasioni per le quali sia previsto, anche per l’esercizio privato della professione. Nessuna ragionevole assimilazione può essere operata tra i due percorsi formativi.

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