News
02/08/2022

Terapie salvavita: due pareri dell'Aran per chiarire dubbi applicativi

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’ultima tornata contrattuale ha disciplinato in tutti i comparti di contrattazione i benefici a favore dei dipendenti che richiedono terapie salvavita (nel CCNL 2016-2018 Area Sanità è l’art. 42 a regolamentare la materia). L’ARAN, al fine di chiarire dubbi applicativi, è intervenuta con l’emanazione di due pareri.

Con il parere CFL131 l’Agenzia ha precisato che le condizioni legittimanti a fruire dei benefici della disciplina in materia sono essenzialmente due e devono necessariamente coesistere:

a)         attestazione di sussistenza di grave patologia che richiede terapia salvavita. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati. Tale procedura di riconoscimento della grave patologia deve essere attivata dal dipendente

b)         certificazione di malattia, rilasciata dal medico della struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organico medico competente, intendendo per tale anche il medico di medicina generale che, ove sussista il nesso causale tra la terapia salvavita e l’incapacità lavorativa, può rilasciare il certificato di malattia telematico barrando la casella “patologia grave che richiede terapia salva vita”.

Con il parere CFC53a l’ARAN ha evidenziato che è onere del dipendente che intende chiedere l’applicazione del particolare beneficio esibire contestualmente alla richiesta anche la specifica documentazione idonea a giustificarla (dalla stessa richiesta deve risultare la sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita attestata dalle strutture medico-legali delle aziende sanitarie locali o enti accreditati e strutture con competenze mediche delle Pubbliche amministrazioni. La certificazione redatta del medico di medicina generale – cd medico di base - invece dovrà fornire una specifica informazione in ordine ai giorni nei quali il dipendente sia stato effettivamente sottoposto a tali terapie salvavita (anche nel caso in cui, eventualmente, le stesse siano già iniziate nel periodo di ricovero ospedaliero.

Per quanto riguarda le assenze dovute agli effetti collaterali il lavoratore dovrà invece produrre la certificazione che i giorni di assenza comportino, a tutti gli effetti, una incapacità lavorativa siano strettamente derivanti dalle terapie sostenute a titolo di effetti collaterali delle stesse. Tale certificazione deve essere resa dalla struttura medica convenzionata ove viene effettuata la terapia o dall’organo medico competente, per cui l’Aran ritiene debba ricomprendere anche il medico di base.

Infine, resta sempre possibile per il datore di lavoro pubblico, ove la documentazione presentata non risponda ai requisiti sopra riportati, richiedere una certificazione medica con una più specifica informazione in ordine ai giorni nei quali il dipendente sia stato effettivamente sottoposto alle terapie salvavita o si sia trovato in una situazione di incapacità derivante dagli effetti collaterali delle suddette terapie salvavita.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it