Rassegna di giurisprudenza
19/07/2022

Giurisprudenza:test sierologici, irap, cartella clinica, turni massacranti, obbligo vaccinale

Corte Costituzionale – sentenza n. 171/2022 – Test rapidi e sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia.
Test rapidi e sierologici vanno effettuati solo in farmacia e non in parafarmacia. La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Ssn − permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Tar Campania – Sezione V – sentenza n. 4059/2022. Archiviazione e custodia cartelle cliniche
Il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall'appalto di servizi per l'assunzione da parte del concessionario del c.d. rischio operativo: mentre l'appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest'ultimo grava interamente sul primo, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione.

Cassazione Civile – Sezione VI – Ordinanza 21357/2022: Irap: è tenuto al pagamento il medico del lavoro socio di un centro autorizzato?
In tema di IRAP, non ricorre il presupposto impositivo dell'organizzazione in capo al medico del lavoro - il quale sia anche socio di un Centro ove viene svolta attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica - laddove sia dimostrato che il medico svolga attività differente ed autonoma rispetto a quella del Centro ed utilizzi come proprio studio locali della struttura che resta riferibile ad un soggetto terzo e da quest'ultimo organizzata.

 

Cassazione Civile - Ordinanza n. 17976 del 3 giugno 2022. Medici e turni massacranti. E’ responsabile l’Azienda sanitaria che non pone rimedio alle proprie carenze a livello di organico e sottopone il medico a stress occupazionale, frutto dell’effettuazione di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal contratto, contribuendo quindi alla determinazione dell’evento lesivo della sua integrità fisica. Secondo la Suprema Corte sussiste il nesso causale tra le condizioni di lavoro di un medico in una struttura ospedaliera e l’infarto da lui subito.

 

Tribunale di ivrea - Sentenza n. 157 del 1 luglio 2022. Niente vaccino al sanitario che non sta con i pazienti
L’obbligo vaccinale per il personale sanitario non si applica ai dipendenti delle strutture che svolgono di fatto mansioni meramente amministrative anche se sono formalmente inquadrati come operatori sanitari. Così il Tribunale di ivrea con sentenza n. 157 del 1 luglio 2022

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it