Cassazione Sezione Penale
03/05/2022

Cassazione Penale - Sez. I - sentenza n. 17180/2022 Differimento della pena

I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta.

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