La Cassazione rigetta il ricorso di una figlia che, dopo anni dall'intervento al femore subito dalla madre e a causa del quale la stessa ha riportato danni, ha invocato i danni riflessi derivanti dall'obbligo di assistere la madre nei momenti di libertà della badante. Errata però la valutazione della donna. La struttura è responsabile contrattualmente solo verso il paziente non verso i parenti. Per cui se costoro invocano i danni lo devono fare nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni perché la responsabilità dell'ospedale, in questo caso, è di tipo extracontrattuale.