Ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie concernenti la remunerazione dei medici specializzandi, l'attore ha l'onere di indicare unicamente il tipo di specializzazione conseguita, integrando la relativa durata legale all'epoca dei fatti un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio.