Rassegna di giurisprudenza
05/04/2022

Giurisprudenza:linee guida;responsabilità; giurisdizione incarichi.

Cassazione Civile – Sez. III – Sentenza n. 10050/2022 – Spetta al medico la prova del suo corretto adempimento. Non spetta al paziente dimostrare il mancato corretto adempimento del medico, ma deve solo fornire la prova dell’instaurazione del rapporto col medico e il nesso causale tra l’evento patito e la prestazione ricevuta. Infatti chiarisce la cassazione, con la sentenza n. 10050/2022 come nelle obbligazioni professionali spetti al professionista fornire la prova di aver agito con diligenza, prudenza e secondo le regole scientifiche che governano la sua professione. Cioè senza colpa. Solo tale prova liberatoria scioglie il medico dalla presunzione di non aver correttamente svolto l'attività professionale da cui è asseritamente derivato il danno sofferto dal proprio cliente.

Cassazione Penale – Sez. IV – Sentenza n. 7849/2022 – Il valore delle linee guida per la Cassazione penale Alle linee guida non può essere riconosciuto un "carattere precettivo" come quello delle regole cautelari "codificate", poste a base di forme di colpa specifica e contenute in disposizioni normative, restando tuttavia fermo che, sul piano orientativo le raccomandazioni contenute nelle linee guida forniscono un'indicazione di quello che, astrattamente, sarebbe il comportamento doveroso del sanitario; tant’è che l'adesione alle linee guida comporta una elevazione del grado della colpa rilevante a fini penali.

Tar Campania Salerno – Sez. III – Sentenza 826/2022. Conferimento incarico innanzi al G.O. Solo la fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale spetta alla cognizione del giudice amministrativo, ma il procedimento di valutazione ed il connesso potere discrezionale dell'amministrazione si esauriscono con l'approvazione della graduatoria. Ne deriva che, una volta costituito detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali si lamenti la lesione da parte della ASL, appartengono alla giurisdizione del G.O..

Tar Campania – Sez. V– Sentenza 1726/2022. Potere di revoca di un bando di concorso pubblico da parte della Asl. La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

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