Rassegna di giurisprudenza
08/03/2022

Giurisprudenza: lavoratori disabili, tempo di vestizione, specializzandi, dispositivi medici

Corte di Giustizia UE – Causa C 485/2020 Lavoratore disabile inidoneo Un lavoratore, compreso quello che svolge un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato.

Corte di Giustizia UE – Causa C 590/2020 Specializzandi: diritto alla retribuzione anni 1982 La Corte di giustizia dell’Ue, con la sentenza nella causa C-590/20, ha riaffermato il diritto alla remunerazione dal 1° gennaio 1983 dei giovani di quella lontana epoca, chiusa nel 1991 con il tardivo recepimento della direttiva e, a determinate condizioni, anche il diritto al risarcimento del danno subito.

Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – 18 gennaio 2022. Tempo tuta non sempre tempo lavoro. In tema di lavoro subordinato nel settore sanitario, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (tempo-tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.

Cassazione – Sentenza 2149/2022 dispositivi medici: la Cassazione richiama i costruttori sulla sicurezza. I dispositivi medici devono essere fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico o la sicurezza dei pazienti. In caso contrario, il fabbricante violerebbe la direttiva 93/42/CEE recepita dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2149 del 2022

Tribunale di Taranto- Sentenza 11 gennaio 2022. Medico licenziato reintegrato. Deve ritenersi nulla la clausola collettiva la quale non attribuisce al mancato rientro del lavoratore alla scadenza del periodo di aspettativa il significato di dimissioni per facta concludentia, ma addirittura introduce, in palese violazione della riserva legislativa, una clausola risolutiva espressa, quale nuova causa di estinzione del rapporto di lavoro.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it