Rassegna di giurisprudenza
17/01/2022

Giurisprudenza: obbligo vaccinale, scelta vaccino, chirurgia ambulatoriale, nesso causale.

Tar Lazio – Sezione III quater– Sentenza n. 37/2022. Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio
Il sistema delineato dall’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede uno specifico segmento procedimentale propriamente amministrativo e pubblicistico diretto ad accertare, mediante l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, se il sanitario abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità all'obbligo sancito dal comma 1, e soprattutto se la documentazione prodotta in caso di omissione dell’obbligo possa ritenersi idonea al fine di essere esonerati da siffatto obbligo.

Tar Emilia Romagna – Decreto n. 7/2022. La scelta del vaccino spetta all’autorità sanitaria.
La scelta del vaccino anti Covid-19 spetta all’autorità sanitaria sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione «senza che possa con-figurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino».

Tar Lombardia – Sezione III – Sentenza n. 15/2022. Interventi di chirurgia senza obbligo di anestesia
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 ha fornito specifiche indicazioni per la «chirurgia ambulatoriale» [per tale intendendosi, «la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale, loco-regionale e/o analgesia, (fino al II grado della scala di sedazione) su pazienti accuratamente selezionati comprese le prestazioni di chirurgia odontoiatrica in anestesia loco-regionale e tronculare effettuabili negli ambulatori/studi odontoiatrici, in quanto comportanti trascurabile probabilità di complicanze»].

Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 18350/2021. Reato colposo omissivo
Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 46154/2021.
Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio contro fattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

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