Il contratto dirigenziale tra l'ASL ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, è regolato dal diritto privato e soggiace alle norme imperative, non derogabili dalla volontà delle parti, contenute nel titolo terzo del libro quinto del c.c.; ne consegue che il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale.