Rassegna di giurisprudenza
19/10/2021

Sentenze:Pausa lavoro, responsabilità medico competente, danno iatrogeno, accesso agli atti

Corte di di Giustizia UE - causa C-107/19 Pausa con obbligo di reperibilità. Proprio in tema di pause di lavoro si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 9 settembre 2021, caso C-107/19 relativa al caso di un vigile del fuoco cui era stato richiesto di essere reperibile anche durante le pause, con presa di servizio entro due minuti dalla chiamata del datore di lavoro.Il lavoratore cui è chiesta la reperibilità durante la pausa assicura, in realtà, un servizio c.d. “di guardia”, cioè resta a disposizione del datore di lavoro, garantendo l’esercizio della prestazione a domanda di quest’ultimo. I giudici hanno aggiunto che i concetti di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” si escludono reciprocamente, per cui il tempo di guardia di un lavoratore deve necessariamente qualificarsi nell’uno o nell’altro senso.

 

Cassazione Penale – Sentenza n. 21521/2021 – La Cassazione “responsabilizza” il medico competente. Risponde del reato di lesioni colpose il medico competente di un nosocomio che abbia omesso di indicare al datore di lavoro la necessità di utilizzare aghi cannula dotati di meccanismi di sicurezza (Butterfly) al fine di prevenire il rischio di infezioni da parte del personale infermieristico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha confermato la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Brescia nei confronti di un medico competente di una struttura ospedaliera, giudicato responsabile del reato di lesioni personali colpose in danno di un infermiere professionale che aveva contratto il virus dell’epatite perché, nell’effettuare un prelievo ematico su una paziente affetta da Hvc e Hvb, era stato accidentalmente punto dall’ ago che stava utilizzando.

 

Cassazione Civile – Sentenza n. 26117/2021 – Responsabilità medica e danno iatrogeno.Il risarcimento del c.d. danno iatrogeno va quantificato monetizzando sia l'invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico che quella complessiva effettivamente residuata e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure. I calcoli andranno dunque compiuti previa monetizzazione dell'invalidità, quindi sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità.

Tar Campania – Sentenza n. 6000/2021 – la PA è tenuta sempre a fornire una risposta. A fronte di un’istanza di accesso formulata da un soggetto – persona fisica o ente collettivo – che riguardi documenti individuati o individuabili l’amministrazione è tenuta a fornire, a mezzo dell’organo titolare dei relativi poteri, una formale risposta

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