In tema di dirigenza sanitaria, il parere conforme del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro.